NORMATIVE E-COMMERCE
Dal 19 giugno il tuo e-commerce deve avere il pulsante di recesso
MA DI COSA STIAMO PARLANDO?
Hai presente quanto è facile acquistare online? Pochi clic, carta inserita, ordine confermato. Il legislatore europeo ha deciso che da adesso tornare indietro deve essere altrettanto semplice.
Dal 19 giugno 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 209/2025, che introduce nel Codice del Consumo il nuovo art. 54-bis: tutti gli e-commerce B2C devono mettere a disposizione una funzione digitale dedicata per esercitare il diritto di recesso direttamente dall'interfaccia del sito. Non un'email da cercare, non un modulo PDF da scaricare: un pulsante, sempre visibile, con un flusso guidato in due passaggi e ricevuta automatica al cliente.
In poche parole: se il cliente ha comprato online, deve poter recedere online. Con la stessa facilità.
Chi deve adeguarsi?
L'obbligo riguarda tutti i professionisti che vendono online a consumatori privati (B2C) tramite un'interfaccia digitale. Questo include:
- E-commerce di prodotti fisici
- Vendita di servizi online
- Contenuti digitali a pagamento
- Store su marketplace che gestiscono direttamente il checkout
Restano esclusi i contratti offline e quelli esclusivamente B2B.
E chi è escluso dall'obbligo del pulsante?
Qui entriamo nel dettaglio che in tanti stanno sbagliando. L'art. 54-bis non si applica dove non esiste il diritto di recesso: se il recesso non è previsto, il pulsante non serve. L'art. 59 del Codice del Consumo elenca le categorie escluse. Eccole in chiaro:
- Prodotti su misura o personalizzati — es. stampe custom, abbigliamento con ricamo, gadget personalizzati
- Beni deteriorabili o a scadenza rapida — questa è la categoria che riguarda la maggior parte dei cibi freschi: frutta, verdura, carne, pesce, prodotti da forno, fiori
- Prodotti sigillati per motivi igienici, aperti dopo la consegna — es. cosmetici, intimo, alcuni integratori
- Beni che si mescolano inscindibilmente con altri dopo la consegna — es. vernici, additivi
- Bevande alcoliche con prezzo concordato, consegna oltre 30 giorni e valore legato al mercato — attenzione: non tutte le bevande alcoliche, solo quelle con queste tre condizioni contemporaneamente
- Servizi completamente eseguiti — se il servizio è stato erogato per intero con il consenso espresso del cliente
- Contenuti digitali non su supporto fisico — es. download, streaming, software, se l'esecuzione è già iniziata con il consenso del cliente
- Giornali, periodici e riviste — fatta eccezione per contratti di abbonamento
- Biglietti per eventi, trasporti, alloggi o servizi per il tempo libero con data specifica
Una precisazione importante sui cibi: non esiste un'esclusione generica per "cibo e bevande". Un e-commerce che vende pasta secca, conserve, vini standard, caffè o spezie non rientra automaticamente nelle esclusioni. Il diritto di recesso si applica, e quindi il pulsante è necessario. L'esclusione vale solo per i beni che rischiano di deteriorarsi prima che il cliente possa restituirli.
Come deve funzionare tecnicamente?
Non basta aggiungere un link. La legge richiede un flusso preciso:
- Il cliente accede alla sezione "I miei ordini" e trova il pulsante visibile per tutti gli acquisti ancora entro i 14 giorni
- Clicca e compila un modulo con i dati essenziali (ordine, motivazione opzionale)
- Conferma con un secondo passaggio dedicato, tipo "Conferma recesso"
- Riceve automaticamente una ricevuta su supporto durevole (email) con data e ora esatte
Il sistema deve anche archiviare le richieste a fini probatori. Non basta che il cliente riceva la ricevuta: anche il venditore deve poterla documentare.
Cosa succede se non ti adegui?
Il rischio non è solo sanzionatorio. Se non hai implementato correttamente la funzione — o se manca l'informativa precontrattuale aggiornata — il termine di recesso non è più 14 giorni. Diventa automaticamente 12 mesi e 14 giorni. Senza bisogno di alcuna contestazione da parte del cliente.
Le sanzioni AGCOM possono arrivare fino a 10 milioni di euro per le violazioni più gravi.
Perché nessuno te ne ha parlato prima?
Domanda più che lecita. La norma non è nata ieri: la Direttiva UE 2023/2673 è stata adottata dal Parlamento europeo nel novembre 2023. L’Italia l’ha recepita con il D.Lgs. 209/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026.
Eppure il tema è esploso sui blog e nelle newsletter di settore solo tra aprile e maggio 2026 — meno di due mesi prima della scadenza. Com’è possibile?
Il motivo è semplice: il decreto è stato comunicato quasi ovunque come “recepimento della direttiva sui servizi finanziari a distanza”. Banche, assicurazioni, fintech. Avvocati e commercialisti si sono concentrati su quella parte, e l’art. 54-bis — quello che riguarda tutti gli e-commerce B2C — è passato in secondo piano. Anche la maggior parte degli sviluppatori non aveva letto il testo integrale.
Il risultato: chi gestisce uno store online ha ricevuto l’informazione con settimane di ritardo, spesso da fonti tecniche (forum, blog di sviluppatori) anziché dai propri consulenti legali o commerciali.
Non è la prima volta che succede con normative europee trasposte in modo poco trasparente. E non sarà l’ultima. Per questo, chi ha un e-commerce dovrebbe avere un interlocutore che tiene d’occhio anche questi aggiornamenti — non solo quando diventano urgenti.
E sul tuo e-commerce?
La sezione resi è nativa per la maggior parte delle piattaforme, ma per questa normativa non è sufficiente. Gestisce la logistica del reso, non la dichiarazione formale di recesso con doppia conferma e ricevuta timestamped, come richiede la legge. Serve un modulo o plugin dedicato, configurato correttamente.
Noi abbiamo già una soluzione pronta per entrambe le piattaforme. Se vuoi capire come mettere a norma il tuo store, contattaci.
Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza legale. Per valutare la situazione specifica del tuo store, rivolgiti a un professionista del diritto del consumo.
