<strong>Dal 19 giugno il tuo e-commerce deve avere il pulsante di recesso</strong>

NORMATIVE E-COMMERCE

Dal 19 giugno il tuo e-commerce deve avere il pulsante di recesso


MA DI COSA STIAMO PARLANDO?

Hai presente quanto è facile acquistare online? Pochi clic, carta inserita, ordine confermato. Il legislatore europeo ha deciso che da adesso tornare indietro deve essere altrettanto semplice.

Dal 19 giugno 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 209/2025, che introduce nel Codice del Consumo il nuovo art. 54-bis: tutti gli e-commerce B2C devono mettere a disposizione una funzione digitale dedicata per esercitare il diritto di recesso direttamente dall'interfaccia del sito. Non un'email da cercare, non un modulo PDF da scaricare: un pulsante, sempre visibile, con un flusso guidato in due passaggi e ricevuta automatica al cliente.

In poche parole: se il cliente ha comprato online, deve poter recedere online. Con la stessa facilità.


Chi deve adeguarsi?

L'obbligo riguarda tutti i professionisti che vendono online a consumatori privati (B2C) tramite un'interfaccia digitale. Questo include:

  • E-commerce di prodotti fisici
  • Vendita di servizi online
  • Contenuti digitali a pagamento
  • Store su marketplace che gestiscono direttamente il checkout

Restano esclusi i contratti offline e quelli esclusivamente B2B.


E chi è escluso dall'obbligo del pulsante?

Qui entriamo nel dettaglio che in tanti stanno sbagliando. L'art. 54-bis non si applica dove non esiste il diritto di recesso: se il recesso non è previsto, il pulsante non serve. L'art. 59 del Codice del Consumo elenca le categorie escluse. Eccole in chiaro:

  • Prodotti su misura o personalizzati — es. stampe custom, abbigliamento con ricamo, gadget personalizzati
  • Beni deteriorabili o a scadenza rapida — questa è la categoria che riguarda la maggior parte dei cibi freschi: frutta, verdura, carne, pesce, prodotti da forno, fiori
  • Prodotti sigillati per motivi igienici, aperti dopo la consegna — es. cosmetici, intimo, alcuni integratori
  • Beni che si mescolano inscindibilmente con altri dopo la consegna — es. vernici, additivi
  • Bevande alcoliche con prezzo concordato, consegna oltre 30 giorni e valore legato al mercato — attenzione: non tutte le bevande alcoliche, solo quelle con queste tre condizioni contemporaneamente
  • Servizi completamente eseguiti — se il servizio è stato erogato per intero con il consenso espresso del cliente
  • Contenuti digitali non su supporto fisico — es. download, streaming, software, se l'esecuzione è già iniziata con il consenso del cliente
  • Giornali, periodici e riviste — fatta eccezione per contratti di abbonamento
  • Biglietti per eventi, trasporti, alloggi o servizi per il tempo libero con data specifica

Una precisazione importante sui cibi: non esiste un'esclusione generica per "cibo e bevande". Un e-commerce che vende pasta secca, conserve, vini standard, caffè o spezie non rientra automaticamente nelle esclusioni. Il diritto di recesso si applica, e quindi il pulsante è necessario. L'esclusione vale solo per i beni che rischiano di deteriorarsi prima che il cliente possa restituirli.


Come deve funzionare tecnicamente?

Non basta aggiungere un link. La legge richiede un flusso preciso:

  1. Il cliente accede alla sezione "I miei ordini" e trova il pulsante visibile per tutti gli acquisti ancora entro i 14 giorni
  2. Clicca e compila un modulo con i dati essenziali (ordine, motivazione opzionale)
  3. Conferma con un secondo passaggio dedicato, tipo "Conferma recesso"
  4. Riceve automaticamente una ricevuta su supporto durevole (email) con data e ora esatte

Il sistema deve anche archiviare le richieste a fini probatori. Non basta che il cliente riceva la ricevuta: anche il venditore deve poterla documentare.


Cosa succede se non ti adegui?

Il rischio non è solo sanzionatorio. Se non hai implementato correttamente la funzione — o se manca l'informativa precontrattuale aggiornata — il termine di recesso non è più 14 giorni. Diventa automaticamente 12 mesi e 14 giorni. Senza bisogno di alcuna contestazione da parte del cliente.

Le sanzioni AGCOM possono arrivare fino a 10 milioni di euro per le violazioni più gravi.


Perché nessuno te ne ha parlato prima?

Domanda più che lecita. La norma non è nata ieri: la Direttiva UE 2023/2673 è stata adottata dal Parlamento europeo nel novembre 2023. L’Italia l’ha recepita con il D.Lgs. 209/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026.

Eppure il tema è esploso sui blog e nelle newsletter di settore solo tra aprile e maggio 2026 — meno di due mesi prima della scadenza. Com’è possibile?

Il motivo è semplice: il decreto è stato comunicato quasi ovunque come “recepimento della direttiva sui servizi finanziari a distanza”. Banche, assicurazioni, fintech. Avvocati e commercialisti si sono concentrati su quella parte, e l’art. 54-bis — quello che riguarda tutti gli e-commerce B2C — è passato in secondo piano. Anche la maggior parte degli sviluppatori non aveva letto il testo integrale.

Il risultato: chi gestisce uno store online ha ricevuto l’informazione con settimane di ritardo, spesso da fonti tecniche (forum, blog di sviluppatori) anziché dai propri consulenti legali o commerciali.

Non è la prima volta che succede con normative europee trasposte in modo poco trasparente. E non sarà l’ultima. Per questo, chi ha un e-commerce dovrebbe avere un interlocutore che tiene d’occhio anche questi aggiornamenti — non solo quando diventano urgenti.


E sul tuo e-commerce?

La sezione resi è nativa per la maggior parte delle piattaforme, ma per questa normativa non è sufficiente. Gestisce la logistica del reso, non la dichiarazione formale di recesso con doppia conferma e ricevuta timestamped, come richiede la legge. Serve un modulo o plugin dedicato, configurato correttamente.

Noi abbiamo già una soluzione pronta per entrambe le piattaforme. Se vuoi capire come mettere a norma il tuo store, contattaci.


Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza legale. Per valutare la situazione specifica del tuo store, rivolgiti a un professionista del diritto del consumo.